STATUTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita l'Associazione ICA Online, essa è una libera Associazione di fatto, apartica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 2 - Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:
proporsi come luogo virtuale di incontro e di aggregazione di lavoratori autonomi e professionisti nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio delle libere professioni, nelle forme consentite, da parte degli associati;
compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo della libere professioni, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività degli associati;
esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli associati;
svolgere attività di consulenza a favore degli associati;
promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altri enti ed associazioni in Italia e all'estero;
svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere varie attività, in particolare:
a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;
b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per l'esercizio delle professioni di segretaria, consulente fiscale, contabile, traduttore e interprete e freelance in genere;
c) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 5. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; c) il presidente.
Art. 6. - Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate alle quali essa partecipa;
da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.
Titolo II
I soci
Art. 6. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
Art. 7. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
Art. 8. - I soci si suddividono in:
a) Soci sostenitori: persone o enti che, condividendo lo scopo sociale, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
b) Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che partecipino in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
Art. 9. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, ad insindacabile giudizio dal Consiglio direttivo.
Art. 10. - Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
a) per dimissioni;
b) per non osservanza del presente statuto;
per morosità;
per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'associazione stessa;
d)per decesso.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 11. - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente almeno una volta l'anno nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) elegge il Consiglio direttivo e il Presidente;
b) approva il bilancio preventivi e consuntivo;
c) approva il regolamento interno.
Art. 13. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 14. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
Art. 15. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 16. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di un terzo degli iscritti.
Art. 17. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Titolo IV
Organi direttivi
Art. 18. - Il consiglio direttivo è composto da 2 a 5 membri, tra cui il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 19. - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
a) il presidente;
b) da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
c) richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
b) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
c) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
e) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Art. 20. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 21. -Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 22. - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.
Art. 23. - Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solamente per delibera dell’assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal precedente articolo 17. In caso di scioglimento, l’assemblea delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. il patrimonio restante dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24. - Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice Civile e dell'ordinamento italiano e dalle norme dell'ente di promozione di riferimento eventualmente presente.